Significato dell’attestazione di qualità e qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. n. 59/2010 e dell’art. 4 della legge n. 4/2013
L’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi è il documento rilasciato da FICSS Professional, associazione professionale iscritta presso il MIMIT ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, che certifica:
- l’appartenenza del professionista all’associazione;
- la conformità ai requisiti statutari e deontologici;
- il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal sistema interno di controllo qualità;
- l’aggiornamento professionale continuo.
Differenza tra Attestazione e Certificazione accreditata
È importante distinguere tra:
1️⃣ Attestazione di Qualità (art. 4 L. 4/2013)
Rilasciata da FICSS Professional
Attesta appartenenza, requisiti, aggiornamento e rispetto del codice deontologico.
2️⃣ Certificazione di conformità alla norma tecnica UNI
UNI
Accredia
Il valore per il professionista
L’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale:
- aumenta la trasparenza verso utenti e clienti;
- rafforza la credibilità professionale;
- dimostra adesione a standard etici e tecnici;
- consente l’utilizzo del riferimento normativo alla Legge 4/2013;
- rappresenta uno strumento distintivo nel mercato dei servizi cinofili.
Nel rispetto della normativa vigente, il professionista può indicare:
“Professionista iscritto ad associazione professionale ai sensi della Legge 4/2013”
FAQ
Sì.
La qualifica tecnica e l’attestato di qualità sono percorsi distinti, anche se complementari.
È un attestato rilasciato da FICSS-PRO, associazione professionale iscritta al MIMIT, che certifica l’adesione del professionista a standard di qualità, aggiornamento, etica e trasparenza, come previsto dalla Legge 4/2013.
No.
L’attestato non è automatico e non viene rilasciato d’ufficio.
Viene rilasciato solo su richiesta del socio e dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti previsti.
Sì, ma non bastano da soli.
I crediti dimostrano l’aggiornamento professionale continuo, che è uno dei requisiti obbligatori, ma l’attestato viene rilasciato solo se sono soddisfatti tutti i requisiti (iscrizione, regolarità associativa, codice etico, ecc.).
No.
I crediti non danno diritto automatico all’attestato e non lo sostituiscono.
Sono un requisito di qualità previsto dalla legge.
Perché il rilascio dell’attestato comporta:
- verifica dei requisiti;
- gestione amministrativa;
- emissione e tracciabilità del documento.
Il contributo economico non è legato ai crediti, ma ai costi di gestione, come avviene in tutte le associazioni professionali.
No.
L’attestazione ai sensi della Legge 4/2013 non è una certificazione accreditata, ma:
- un riconoscimento associativo,
- basato su criteri oggettivi e verificabili,
- con valore informativo e di garanzia per l’utente finale.
Le certificazioni accreditate seguono percorsi diversi e distinti.
