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No.
L’attestazione ai sensi della Legge 4/2013 non è una certificazione accreditata, ma:
- un riconoscimento associativo,
- basato su criteri oggettivi e verificabili,
- con valore informativo e di garanzia per l’utente finale.
Le certificazioni accreditate seguono percorsi diversi e distinti.
Sì.
La qualifica tecnica e l’attestato di qualità sono percorsi distinti, anche se complementari.
Perché il rilascio dell’attestato comporta:
- verifica dei requisiti;
- gestione amministrativa;
- emissione e tracciabilità del documento.
Il contributo economico non è legato ai crediti, ma ai costi di gestione, come avviene in tutte le associazioni professionali.
No.
I crediti non danno diritto automatico all’attestato e non lo sostituiscono.
Sono un requisito di qualità previsto dalla legge.
Sì, ma non bastano da soli.
I crediti dimostrano l’aggiornamento professionale continuo, che è uno dei requisiti obbligatori, ma l’attestato viene rilasciato solo se sono soddisfatti tutti i requisiti (iscrizione, regolarità associativa, codice etico, ecc.).
No.
L’attestato non è automatico e non viene rilasciato d’ufficio.
Viene rilasciato solo su richiesta del socio e dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti previsti.
È un attestato rilasciato da FICSS-PRO, associazione professionale iscritta al MIMIT, che certifica l’adesione del professionista a standard di qualità, aggiornamento, etica e trasparenza, come previsto dalla Legge 4/2013.
